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StatutoSTATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA CLINICA
E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA (SIBioC)
ART. 1 - LA DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione denominata “Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica” abbreviata SIBioC.
ART. 2 - GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione “Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica” membro ufficiale della Federazione Internazionale di Chimica Clinica e di Medicina di Laboratorio –IFCC- che raccoglie i professionisti della Medicina di Laboratorio non ha scopo di lucro ne' diretto ne' indiretto, ne' svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. SIBioC non esercita attività imprenditoriali, ne' partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività di formazione continua. Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
Si propone i seguenti scopi:
a) raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della Biochimica Clinica e della Biologia Molecolare Clinica od in campi affini;
b) promuovere iniziative tendenti a migliorare - nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica ed alla Biologia Molecolare Clinica – la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l’organizzazione dei laboratori; in particolare a tali finalità l’Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali e corsi tesi all’acquisizione di crediti formativi ECM previsti dal programma di Educazione Continua in Medicina promosso dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il tutto senza rilascio di titoli accademici o similari;
c) collaborare per l'istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l'inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;
d) facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni scientifiche e tecniche utili all'espletamento dell'attività professionale;
e) promuovere l’allestimento di metodi standard e la implementazione della qualità globale, ivi incluso il controllo di qualità, nonché la certificazione e l’accreditamento nei laboratori di analisi in campo clinico;
f) promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riferimento alla Biochimica Clinica ed alla Biologia Molecolare Clinica;
g) promuovere l'istituzione dei laboratori di riferi-mento;
h) stabilire rapporti di collaborazione con le società e le federazioni scientifiche nazionali ed estere ed in modo particolare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e di Medicina di Laboratorio (I.F.C.C.);
i) promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;
l) organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale.
m) Pubblicare un periodico scientifico organo ufficiale della società anche in funzione degli obiettivi formativi ECM.
ART. 3 - LA SEDE
L'Associazione ha sede in Milano, in Via Libero Temolo 4.
ART. 4 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO
L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
con le quote pagate dai Soci;
con le rendite del patrimonio;
con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provente destinato all'attività.
Il fondo patrimoniale è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
ART. 5 - I SOCI
I componenti dell’Associazione si distinguono in:
a) Soci Ordinari
b) Soci Onorari
c) Soci Tecnici
d) Soci Aggregati
e) Soci Sostenitori
Possono essere Soci Ordinari i laureati in Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia, Medicina Veterinaria, Scienze Biologiche con percorso universitario quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, laureati in Medicina e Chirurgia, laureati con laurea specialistica del nuovo ordinamento in una disciplina ritenuta pertinente o affine alle attività della Associazione. Essi devono espletare attività professionale, scientifica o culturale nell’ambito della Medicina di Laboratorio, con particolare riguardo alla Biochimica Clinica ed alla Biologia Molecolare Clinica, o in campi affini o ad essi funzionali.
I Soci Ordinari – a norma dei successivi articoli 13, 19 e 20 – possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato di Controllo i e del Collegio dei Probiviri. I Soci ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all’Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica e alla Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
Possono essere Soci Tecnici i Tecnici di Laboratorio che svolgono la loro attività nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Bio-chimica Clinica ed alla Biologia Molecolare Clinica, ivi inclusi i possessori di diploma universitario o laurea triennale. I Soci Tecnici a norma del successivo art. 13, possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo.
I Soci Tecnici hanno diritto di intervento in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Gli argomenti su cui potranno esprimere il loro voto saranno indicati nel Regolamento
Possono essere Soci Aggregati gli studenti ed i cultori della materia.
I Soci Aggregati hanno diritto di intervento in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Possono essere Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti e Società che sostengono con particolari contributi l’attività dell’Associazione. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un Delegato e gode degli stessi diritti del Socio Ordinario, escluso l’accesso alle cariche sociali e al Consiglio Direttivo.
ART. 6 - LE DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
La domanda deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività - professionale, scientifica o culturale - dell'interessato. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Sostenitore deve essere presen-tata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve riportare l'indicazione del nominativo del proprio delegato.
Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.
ART. 7 - LE QUOTE DI ASSOCIAZIONE
Tutti i soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo fissa la quota minima per i Soci Sostenitori.
I Soci morosi non godono di alcun diritto fino al pagamento delle quote arretrate o fino alla decadenza per morosità (art. 8).
I Soci Onorari sono dispensati dal versamento delle quote di associazione.
ART. 8 - LA DECADENZA DA SOCIO
La decadenza da Socio avviene:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi della Associazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.
La decadenza per morosità avviene dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di associazione.
Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo massimo equivalente a tre annualità.
La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri..
ART. 9 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.
Sono altresì previsti Organismi consultivi, organizzativi ed esecutivi; la nomina dei cui componenti spetta al Consiglio Direttivo.
ART. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.
L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell'Associazione.
L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione dei Soci Aggregati, per trattare argomenti particolari ed urgenti.
L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata a ciascun Socio per iscritto con lettera semplice oppure per email, oppure per fax, oppure con annuncio pubblicato su periodico dell’Associazione con almeno quattro settimane di preavviso rispetto al giorno dell’Assemblea.
E' ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.
I Soci possono ricevere deleghe solo da soci della stessa categoria.
L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto, esclusi dal computo i Soci Aggregati.
E' ammessa un'Assemblea Generale di seconda convocazione, la quale però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega salvo i quorum di cui all’Art.11.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario-Tesoriere e dal Vice Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e - constatata la validità dell'Assemblea Generale - indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori se lo ritiene necessario; a votazioni concluse, infine, incarica il Presidente dell'Assemblea di dare inizio ai lavori.
ART. 11 - LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
a) approvare la relazione annuale ed il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo non oltre la fine
del primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui essi si riferiscono; ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni da valutare dal Consiglio Direttivo, entro il primo semestre; approvare il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, entro la fine dell’anno precedente a quello a cui si riferisce;
b) eleggere ogni anno parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nell'art. 13;
c)nominare nei casi di cui all’Art.16 il Presidente dell’Associazione;
d) eleggere ogni biennio i componenti del Comitato di Controllo e del Collegio dei Probiviri
e) stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative ad eccezione delle quote dei soci sostenitori il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto;
g) deliberare in merito a proposte di nomina a Socio Onorario;
h) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega.
Per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega, e se le proposte sono presentate con maggioranza di almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo; in ogni altro caso è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori aventi diritto di voto.
ART. 12 - LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono:
a) mediante voto segreto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato di Controllo e del Collegio dei Probiviri; l'elezione avviene a maggioranza relativa di voti;
b) mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega;
c) per acclamazione qualora l'Assemblea si pronunci all'unanimità in tal senso;
d) per alzata di mano in tutte le altre circostanze.
Liste di candidati per l'elezione delle diverse componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di Soci, secondo norme regolamentari.
L'idoneità dei candidati, per quanto riguarda l'elezione dei Soci Ordinari all'interno del Consiglio Direttivo, deve essere preventivamente esaminata dalla Commissione Candidature.
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE ED ELEZIONI
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti eletti dall’Assemblea Generale con le seguenti
modalità:
- sette componenti eletti con votazione unica di tutti i Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori presenti in proprio o per delega aventi diritto di voto;
- gli altri componenti sono eletti con votazioni separate nel modo seguente:
* un componente è eletto dai laureati in Medicina e Chirurgia;
* un componente dai laureati in Scienze Biologiche
* un componente dai laureati in Chimica o Chimica Industriale;
* due componenti dai Soci Tecnici;
I nominativi di cui sopra, proposti ai sensi degli articoli precedenti, con l’eccezione dei Soci Tecnici dovranno possedere titolo di specializzazione universitaria post-laurea in disciplina nell’ambito della Medicina di Laboratorio o strettamente affine, oppure anzianità di servizio di ruolo uguale a quella occorrente per l’accesso alle posizioni dirigenziali nel servizio sanitario nazionale.
Sono eleggibili a membri del CD i Soci Ordinari o Onorari o Tecnici iscritti all’Associazione da almeno tre anni e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno cinque mesi prima dell’Assemblea Generale dei Soci ed esaminata dalla Commissione Candidature.
Il Consiglio Direttivo delibera tra i laureati di cui sopra le eventuali inclusioni di quelli con lauree diverse ma strettamente affini a quelle sopra riportate.
Fa parte del Consiglio Direttivo il Presidente Precedente dell’Associazione.
L’Assemblea Generale dei Soci elegge annualmente parte dei componenti del Consiglio Direttivo che durano in carica due anni a partire dal primo gennaio successivo alle elezioni, sostituendo coloro che hanno già espletato i due anni del mandato rispettando complessivamente la composizione di cui sopra.
Al fine di assicurare la continuità delle azioni di governo da parte del Direttivo, le elezioni si verificheranno annualmente per una parte del Direttivo, assicurando a ciascun membro la durata biennale del suo mandato.
I soci in possesso di più lauree hanno diritto di scelta.
Un Socio non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo per più di due bienni consecutivi; poi non è rieleggibile prima che sia trascorso un biennio.
In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che, fra i non eletti della stessa lista, ha ottenuto il maggior numero di voti nella relativa elezione dell’Assemblea Generale.
ART. 14 - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella prima riunione di ogni anno, per la quale è convocato dal Presidente, il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti, che siano Soci Onorari ed Ordinari, il Segretario-Tesoriere e il Vice Segretario-Tesoriere.
Il Vice-Presidente è prescelto dal Presidente nell’ambito dei membri del Direttivo.
Tali cariche, unitamente a quelle di Presidente e Presidente Precedente, non sono cumulabili. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno cinque componenti.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.
I Coordinatori o Referenti di Divisioni o altri Organismi della Società (vedi art. 9) partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e con esclusione della riunione in cui viene effettuata l’elezione delle cariche sociali di cui al I° comma del presente articolo.
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno con esclusione della riunione di cui al comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il componente del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso senza comprovati motivi, si intende decaduto dalla carica.
ART. 15 - LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
a) sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;
b) promuove ed organizza riunioni scientifiche, nonché corsi di aggiornamento professionale secondo le normative nazionali e regionali, ivi incluso quelle relative all’acquisizione dei crediti formativi ECM e secondo quanto indicato nel Regolamento dell’Associazione.
c) stabilisce la sede e nomina il Presidente del Congresso annuale;
d) delibera sulle ammissioni di nuovi Soci informandone gli interessati e dandone comunicazione in caso di mancato accoglimento ai Soci che li hanno presentati;
e) propone all'Assemblea Generale la nomina di Soci Onorari indicandone la motivazione;
f) delibera sulla decadenza da Socio secondo quanto previsto dall'art. 8;
g) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
h) redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;
i) convoca l'Assemblea Generale dei Soci;
j) istituisce o sopprime sedi secondarie uffici e rappresentanze;
k) delibera il Regolamento Generale dell'Associazione;
l) delibera il domicilio dell'Associazione;
m) nomina il Coordinatore e gli altri componenti della Commissione Candidature ed i Coordinatori o Referenti degli altri organismi della Società (vedi art. 9);
n) nomina i rappresentanti presso altre organizzazioni internazionali;
o) nomina i Direttori degli organi ufficiali di informazione dell'Associazione;
p) istituisce, quando necessario, gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere e ne nomina i Coordinatori o Referenti;
q) nomina i Delegati Regionali;
r) decide sulla conduzione dei periodici editi a nome o per conto della Società.
s) tende con appropriate deliberazioni alla valorizzazione del Socio Tecnico con particolare riguardo all’aggiornamento professionale, alla eventuale istituzione di una specifica struttura organizzativa ai sensi dell’art.9 ed alla proposta di strutturazioni funzionali ed organizzative di settori operativi tecnologici.
ART. 16 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, PRESIDENTE PRECEDENTE E PRESIDENTE DESIGNATO
Il Presidente è di diritto membro del Consiglio Direttivo ed è designato dal Consiglio Direttivo entro il 1 giugno dell’anno che precede quello della sua entrata in carica. Il Designato partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non ne fa già parte al momento della designazione. Inoltre qualora il Designato non faccia parte del Consiglio Direttivo al momento della sua entrata in carica dal 1° gennaio dell’anno successivo, in quanto non eletto dall’Assemblea quale membro del Consiglio Direttivo medesimo, la designazione deve essere fatta all’unanimità del Consiglio Direttivo e, la nomina a Presidente dell’Associazione avviene da parte dell’Assemblea; in caso di mancata nomina il Consiglio Direttivo rifarà nuova designazione.
Il presidente entra in carica il 1 gennaio dell’anno successivo a quello della nomina e vi resta per un biennio.
Il Presidente non è di norma rieleggibile per il successivo biennio. Il Consiglio Direttivo, nella individuazione del Presidente sceglie all’interno di una rosa di nomi proposta dalla Commissione Candidature secondo quanto indicato all’art. 21.
Il Presidente viene eletto tra personalità di elevato profilo culturale-scientifico, che rivestano posizioni direttive nel mondo professionale, che siano riconosciute tali a livello della comunità nazionale, e preferibilmente anche internazionale, e che abbiano dichiarato la loro ampia disponibilità a ricoprire la carica.
La sua designazione dovrà garantire la più ampia visibilità della Associazione anche nel mondo professionale e nei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne dispone della firma, convoca almeno due volte all’anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide delle cose urgenti.
Il Presidente al termine del proprio mandato acquisisce automaticamente la carica di Presidente Precedente nella quale resterà fino a quando subentrerà nella stessa il Presidente in carica.
Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Presidente.
ART. 17 – IL SEGRETARIO-TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (art. 15) e dura in carica un anno.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
E' il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione. Il Segretario-Tesoriere è coadiuvato nell'espletamento delle sue mansioni da un Vice Segretario-Tesoriere.
ART. 18 – IL VICE SEGRETARIO-TESORIERE
Il Vice Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti (art. 15) e dura in carica un anno.
Il Vice Segretario-Tesoriere coadiuva il Segretario-Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
ART. 19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Comitato di Controllo e' composto da tre componenti che rimangono in carica per due anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi.
Il Comitato adempie ai controlli sulla regolarità contabile del conto consuntivo finanziario.
A tale scopo, esso si riunisce ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
ART. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti tra i Soci Ordinari e Onorari per un biennio dall'Assemblea Generale.
I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili secondo norme regolamentarie.
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio in base all'art. 8.
In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.
ART. 21 – LA COMMISSIONE CANDIDATURE
La Commissione Candidature è composta da tre membri già Presidenti della Società, non presenti nel Direttivo, e nominati dallo stesso per un biennio. Propone al Direttivo una rosa di nominativi tra cui scegliere il Presidente della Associazione. Nel caso il Consiglio Direttivo non scelga all’interno di questa rosa la Commissione può ripresentare consecutivamente altre rose. Dopo la terza presentata il Direttivo sceglie in piena autonomia.
La Commissione seleziona i nominativi dei Soci da eleggere nel Direttivo secondo le norme statutarie e quelle regolamentari relative al suo funzionamento.
ART. 22 – L’ESERCIZIO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio al termine di ogni esercizio che finisce il 31 dicembre di ciascun anno e lo sottopone entro tre mesi al Collegio dei Revisori il quale deve formulare la propria relazione nei successivi dieci giorni.
Il medesimo Consiglio convoca l'Assemblea in tempo utile per l'approvazione della gestione contabile e dello stesso bilancio entro il primo quadrimestre successivo alla scadenza dell'esercizio annuale precedente.
Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni nel Libro I, titolo II del Codice Civile.
ART. 23 – LE RIUNIONI SCIENTIFICHE
L'incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato da un Comitato Scientifico.
ART. 24 – LE MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
ART. 25 – IL REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento di attuazione alle norme del presente Statuto.
ART. 26 –LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell'Associazione.
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