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COMUNICAZIONE

Angolo delle Acquisizioni

L’angolo delle Acquisizioni
(a cura di Bruno Dente, Giuseppe Nubile, Cosimo Ottomano (coordinatore), Arialdo Vernocchi, Emanuele Vinci)
Il gruppo opera in collaborazione con uno analogo della Società Italiana di Medicina di Laboratorio e coordinato da Paolo Rizzotti

Presentazione

Il nostro sito offre da oggi una nuova interessante opportunità ai nostri Soci: quella di ricevere aggiornamenti normativi e di comportamento nel sempre più complesso ambito delle acquisizioni di strumenti e reagenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Sarà possibile trovare:
• Materiale didattico
• Link ragionati a Siti Internet
• News
• Risposte a quesiti semplici che i Soci vorranno porre
• Indicazione di Professionisti cui rivolgere eventualmente quesiti complessi
• Spunti per poter dialogare meglio con i nostri Provveditori

Siti WEB Utili “ragionati”

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=hRead.dfl&Template=TED/homepage_oj.htm&hpt=IT&StatLang=IT
E’ il sito della Comunità Europea dove sono riportate anche le gare di questo livello. Unitamente ad altre fonti, consente di poter visionare bandi di gara e capitolati italiano e dell’intera Comunità.
http://www.fareonline.it/
E’ il sito dei Provveditori ed Economi Ospedalieri italiani. Questo portale è estremamente interessante perché offre una rassegna di informazioni utili a partire dal 2001 (per esempio tutte le gare più importanti che si sono svolte in Italia). Visitandolo si ottiene un ampio aggiornamento in ambito delle acquisizioni merceologiche e di servizi in ogni ambito ospedaliero, compreso il mondo della diagnostica di Laboratorio.
http://www.salute.toscana.it/sst/consorzi-area-vasta.shtml
Interrogare il sito della Regione Toscana, in merito alla legislazione sulle sue tre Aree Vaste ed alle conseguenti determinazioni operative, non è intuitivo. Per questo vi suggeriamo di entrare direttamente all’indirizzo qui riportato. Lungi dall’essere un modello obbligatorio da seguire, non bisogna confondere le aree vaste toscane con il consolidamento per macro aree dei Laboratori. Nell’ottica di questa Regione, infatti, i professionisti delle grandi strutture mantengono intatta la loro autonomia decisionale, una prerogativa da non sottovalutare in momenti di tentazioni, o franche fughe in avanti, verso gli “esamifici”.
http://www.consip.it/on-line/Home.html
L’unicità di questo sito sta nel fatto che qualunque oggetto sia descritto tra quelli “acquistati” da CONSIP può essere realmente acquisito dalle Pubbliche Amministrazioni senza alcuna altra formalità che il pagamento dell’oggetto. Questa prassi rimane un’opportunità e non una obbligatorietà, tranne che l’acquisizione riguardi oggetti assolutamente identici a quelli “acquistati” da CONSIP. Come è ovvio questo non può che riguardare piccole strumentazioni e non acquisizioni complesse, che per la loro stessa natura sono tipiche di ciascuna organizzazione di Laboratorio.

Rinnovo vietato per i contratti della Pubblica Amministrazione: non sempre è un’opportunità
A cura di Cosimo Ottomano

La sentenza del Consiglio di Stato(Sezione Quarta), in sede giurisdizionale, emessa il 31 ottobre 2006, sembra porre una pietra tombale sulla possibilità di rinnovare i contratti di fornitura scaduti, a meno di future diverse determinazioni, attualmente non prevedibili.
Il Consiglio di Stato afferma che”….alla eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposto con l’art. 23, L n. 62/2005, deve assegnarsi una valenza generale… non solo l’intervento normativo di cui all’ art. 23, L n. 62/2005 deve essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l’esegesi di altre disposizioni dell’ordinamento che consentirebbero, in deroga, alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l’affidamento senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi deve essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa e inderogabile) il rinnovo dei contratti… La natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrazioni e contrattuali, configgenti con il nuove vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell’efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti)”.
Sulle decisioni del Consiglio di Stato scrive Alessandro Massari in un editoriale su “Appalti e Contratti” di luglio 2006: “Si tratta di un arresto che sottende una posizione massimalista, non pienamente fondata sul dato normativo e che sacrifica irragionevolmente l’interesse pubblico alla stabilità del rapporto contrattuale nel momento in cui si sono soddisfatti i principi comunitari di concorrenza e trasparenza, attraverso la previsione di tale facoltà nel bando e nel contratto e la quantificazione del valore presunto dell’opzione di rinnovo nel valore globale dell’appalto”. In altre parole, non si comprende perché l’amministrazione che ha operato trasparentemente e in modo legittimo, non debba avere la possibilità di immaginare una fornitura lungo due distinti archi temporali: uno certo ed uno legato al suo interesse qualificato, se permangono tutti i presupposti tecnici iniziali, documentati dai professionisti coinvolti. Peraltro il TAR della Campania (sez. I, 3 agosto 2006, n. 7853) osserva che il ricorso al rinnovo “siccome espressamente previsto dalla stessa norma nazionale di recepimento di quella comunitaria, non si pone in contrasto con i principi di concorrenza e trasparenza, tutte le volte che detta facoltà sia stata espressamente considerata in sede di indizione della prima gara e recepita nella conclusiva stipula contrattuale. Ed invero, la conoscenza di una tale possibilità in sede di espletamento della competizione concorsuale, pone tutti i partecipanti sul medesimo piano, in quanto tutti egualmente in condizione di tenerne in debito conto in sede di dichiarazione dell’offerta. Sotto altro aspetto, la stessa stazione appaltante, che pure potrebbe prevedere in sede di gara l’affidamento di un servizio pluriennale, riservandosi , invece, la facoltà di un rinnovo, ha la possibilità di raggiungere un arco temporale più lungo attraverso fasi successive, all’inizio di ognuna delle quali conserva peraltro, la potestà di verificare la persistenza di un pubblico interesse all’espletamento del servizio, ovvero, di verificarne l’adeguatezza alle esigenze poste a base dell’affidamento”.
Una lettura attenta della legislazione vigente dimostra che l’unico rinnovo espressamente vietato (art. 6, comma 2 della l. 537/1993), è il rinnovo tacito, ovvero quella ipotesi di clonazione “automatica” del contratto che contrasta, oltre che con i principi comunitari anche con quello di buona conduzione della cosa pubblica, sospettandosi la possibile carenza di una espressa volontà che si basa sul rilievo della sussistenza di convenienza ed opportunità, e viola inoltre il principio della durata certa dei contratti.
Inoltre lo stesso Consiglio di Stato (sez. V, 11 maggio 2004, n.2961) ha affermato la piena legittimità di una proroga prevista negli atti di gara nel contratto, affermando “… l’Ente può scegliere legittimamente se fissare una durata quinquennale, ovvero triennale con facoltà di espansione del termine di scadenza al quinto anno, previo gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse pubblico a proseguire nello svolgimento del servizio alle condizioni in atto” e inoltre “Né vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è esposto al prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte”.
Diverso è il caso della proroga “tecnica”, disposta per un limitato periodo di tempo nel caso di contratto scaduto, nelle more di svolgimento della gara.
Dice ancora Massari “Se il Consiglio di Stato confermerà l’orientamento della sesta sezione, non si potrà far altro che rassegnarsi all’evidenza ed elaborare serenamente il “lutto” per la scomparsa di tale figura nel diritto vigente. Si dovranno allora utilizzare gli altri istituti della proroga e della ripetizione di servizi analoghi tuttora prevista da direttiva comunitaria e codice dei contratti pubblici.”.
Una magra consolazione è che, operando secondo quanto sancito dal Consiglio di stato, le decisioni adottate da una amministrazione non possa protrarsi a lungo sulle successive.
Una posizione diversa è rappresentata dall’avvocato Francesco Tassone, giurista di diritto amiinistrativo, che pone tre quesiti dalla logica molto stringente:

  • Per quale motivo non sarebbe possibile prevedere ab origine nel bando una durata di 3 anni con facoltà di rinnovo per altri 3, quando tale divieto potrebbe essere dalle amministrazioni facilmente eluso prevedendo una durata di 6 anni con facoltà di recesso dopo i primi tre..........?
  • Per quale motivo il nuovo codice degli appalti vieta espressamente il solo rinnovo tacito dei contratti (implicitamente consentendo così quello espresso...)?
  • Ed infine: per quale motivo i nuovi formulari comunitari redatti in conformità delle nuove direttive comunitarie contengono espressamente una sezione dove bisogna indicare la durata degli eventuali rinnovi....?
Commento
La decisione della Sezione Quarta del Consiglio di Stato non aiuta chi lavora nei Laboratori, tutte le volte che sarebbe utile ed opportuna la proroga di una fornitura. Indire ed effettuare una nuova gara, oltre ad essere oneroso per il tempo che richiede, espone al rischio di interrompere prematuramente una buona collaborazione, magari in una fase organizzativa non propizia, per esempio in uno scenario in cui la sostituzione del Personale, che a qualunque titolo non oneroso lascia il posto di lavoro, è rallentato o espressamente vietato.
L’impossibilità di effettuare proroghe si può superare realizzando contratti della durata di 5 o 6 anni (periodo considerato utile per ammortizzare strumenti nuovi). Così però si può superare con relativa facilità la soglia comunitaria di 211.000 Euro, ed essere obbligati a gara comunitaria, più onerosa e lunga da portare a termine.
In alcune realtà, per esempio a Modena, le proroghe vengono effettuate “a termini di legge”, cioè non in modo tacito (espressamente vietato).
Rimaniamo tutti in attesa del regolamento del Codice degli Appalti, che potrebbe (dovrebbe?) risolvere definitivamente il problema, e di cui si darà pubblicità appena interverrà.

 

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